Art. 13

In vigore dal 26 lug 2010
Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente decisione verso o da governo dell'Iran, Banca centrale dell'Iran o banche domiciliate in Iran o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran o enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran, nonché persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
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Art. 13 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo