Art. 11

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche iraniane, inclusa la Banca centrale dell'Iran, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari di cui all', paragrafo 1. 2.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Iran ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.
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Art. 11 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo