Art. 6
In vigore dal 26 lug 2010
Sono vietate:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui all', paragrafo 1, ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran;
b)
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui all', paragrafo 1, ovvero in imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell'Iran, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c)
la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite Iran, operanti nei settori dell'industria del petrolio e del gas naturale di cui all’, paragrafo 1, e con società controllate o affiliate da esse controllate.
Storico versioni
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