Art. 1

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio: a) prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico; b) altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; c) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso, nonché attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran; d) alcuni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione; e) altri prodotti e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4), e non contemplati nella lettera a), tranne per quanto riguarda la categoria 5 - Parte 1 e la categoria 5 - Parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006; 3.   Sono inoltre vietati: a) la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran; c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b). 4.   È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
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Art. 1 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo