Art. 7

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Il divieto di cui all', paragrafo 1 si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima della data di adozione della presente decisione. 2.   I divieti di cui all’ si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima della data di adozione della presente decisione e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri. 3.   I divieti di cui all’, lettere a) e b), rispettivamente: i) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data di adozione della presente decisione; ii) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima della data di adozione della presente decisione.
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