Art. 25

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Gli allegati I e II riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I. 2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data dell'indicazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.
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Art. 25 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo