Art. 7

In vigore dal 7 lug 2010
Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel memorandum d’intesa, i risultati economici e di bilancio dell’Ucraina in corso e la decisione della Commissione di versare le rate dell’assistenza. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
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Art. 7 Decisione (UE) 2010/388 — Testo vigente | Portale Normativo