Art. 2

In vigore dal 7 lug 2010
1.   La Commissione, statuendo in conformità con la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2, ha il potere di negoziare con le autorità ucraine le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, che verranno fissate in un memorandum d’intesa comprendente uno scadenzario per il soddisfacimento di tali condizioni (il «memorandum d’intesa»). Le condizioni sono in linea con gli accordi o le intese conclusi tra l’FMI e l’Ucraina e con i principi e gli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell’agenda di associazione UE-Ucraina. Tali principi e obiettivi mirano a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la documentabilità dell’assistenza, in particolare i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità ucraine. 2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina che sono rilevanti ai fini dell’assistenza in oggetto e il rispetto del calendario convenuto. 3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche dell’Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e che siano rispettate le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l’FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, il Comitato economico e finanziario.
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