Art. 5

In vigore dal 7 lug 2010
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e relative modalità di esecuzione (5). In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo sul prestito da concordare con le autorità ucraine prevedono l’attuazione da parte dell’Ucraina di misure specifiche per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità che interessino l’assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei fondi, il memorandum d’intesa e l’accordo sul prestito prevedono inoltre controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, effettuati dalla Commissione e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all’occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/388 — Testo vigente | Portale Normativo