Art. 3

In vigore dal 7 lug 2010
1.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione dell’Ucraina l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestito in due rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel memorandum d’intesa. 2.   La Commissione decide sul versamento delle rate a condizione che siano adeguatamente soddisfatte le condizioni economiche stabilite nel memorandum d’intesa. Il pagamento della seconda rata non è effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della prima rata. 3.   I fondi dell’Unione sono versati alla Banca nazionale dell’Ucraina. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel memorandum d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro dell’Ucraina come beneficiario finale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:388:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo