Art. 3
In vigore dal 7 lug 2010
1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione dell’Ucraina l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestito in due rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel memorandum d’intesa.
2. La Commissione decide sul versamento delle rate a condizione che siano adeguatamente soddisfatte le condizioni economiche stabilite nel memorandum d’intesa. Il pagamento della seconda rata non è effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della prima rata.
3. I fondi dell’Unione sono versati alla Banca nazionale dell’Ucraina. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel memorandum d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro dell’Ucraina come beneficiario finale.
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