Art. 1
In vigore dal 7 lug 2010
1. L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo di 500 milioni di EUR in conto capitale, per una durata massima di quindici anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell’Ucraina e di alleggerire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell’FMI.
2. A tal fine, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie per conto dell’Unione.
3. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese concluse tra l’FMI e l’Ucraina e ai principi e agli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell’agenda di associazione UE-Ucraina. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Comitato economico e finanziario in merito all’evoluzione della gestione dell’assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.
4. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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