Art. 4

In vigore dal 7 lug 2010
1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell’Unione cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali. 2.   La Commissione adotta le misure necessarie, se l’Ucraina lo richiede, per garantire che nelle condizioni del prestito sia inclusa una clausola di rimborso anticipato e che questa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni delle operazioni di prestito. 3.   Su richiesta dell’Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data del rifinanziamento e della ristrutturazione. 4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell’Ucraina. 5.   Il Parlamento europeo e il Comitato economico e finanziario sono tenuti informati dell’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
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Art. 4 Decisione (UE) 2010/388 — Testo vigente | Portale Normativo