Art. 7
Obblighi degli Stati membri del luogo di destinazione
In vigore dal 18 giu 2010
Obblighi degli Stati membri del luogo di destinazione
1. Gli Stati membri del luogo di destinazione provvedono affinché, nel caso di una notifica con preavviso, in conformità all’, lettera d), del movimento di equidi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), gli equidi siano, all’arrivo nel luogo di destinazione:
a)
macellati entro 72 ore dall’arrivo al mattatoio notificato alle autorità competenti tramite TRACES; il 10 % delle partite arrivate al mattatoio in conformità alla presente decisione sia sottoposto dopo l’arrivo a una prova AGID; oppure
b)
isolati sotto il controllo di un veterinario ufficiale nell’azienda di destinazione indicata nel certificato zoosanitario, di cui all’, paragrafo 1, lettera g), per almeno 30 giorni e a una distanza di almeno 200 metri da altri equidi o in condizioni protette contro il vettore, e sottoposti a una prova AGID con risultato negativo effettuata su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dalla data d’inizio del periodo di isolamento.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché per un periodo di 90 giorni dopo la data di arrivo degli equidi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), nell’azienda di destinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli equidi siano spediti da tale azienda verso un altro Stato membro unicamente se:
a)
sono stati sottoposti a una prova AGID con risultato negativo effettuata su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la data della spedizione; e
b)
sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:346:oj#art-7