Art. 6

Altri obblighi della Romania

In vigore dal 18 giu 2010
Altri obblighi della Romania La Romania provvede affinché: a) siano comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e l’ubicazione geografica delle aziende riconosciute nonché il nome e la qualifica professionale del veterinario ufficiale responsabile dell’azienda riconosciuta che ha firmato il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, lettera g), e all’, paragrafo 3; b) il laboratorio ufficiale che esegue i test AGID di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’: i) rispetti le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004; ii) sia sottoposto, entro il 31 dicembre 2010 e tutti gli anni seguenti, a un test annuale specifico in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie equine diverse dalla peste equina; c) doppi campioni di sangue siano conservati nel laboratorio ufficiale di cui alla lettera b) per ciascuna prova AGID eseguita entro 10 giorni dalla data della spedizione conformemente all’, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’ per almeno 90 giorni, a meno che: i) il decesso dell’animale sia stato notificato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 504/2008; oppure ii) la prova AGID di cui all’, paragrafo 1, lettera b) abbia dato un risultato negativo notificato prima della fine del periodo di 90 giorni; d) il movimento sia notificato al luogo di destinazione tramite il sistema TRACES con un preavviso di almeno 36 ore.
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