Art. 8

Obblighi di informazione

In vigore dal 18 giu 2010
Obblighi di informazione Gli Stati membri interessati dagli scambi di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi in conformità alla presente decisione informano la Commissione e gli altri Stati membri periodicamente ed almeno ogni tre mesi, in occasione delle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
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Obblighi di informazione (Art. 8 Decisione (UE) 2010/346) — Testo vigente | Portale Normativo