Art. 9
Costi delle procedure amministrative
In vigore dal 18 giu 2010
Costi delle procedure amministrative
1. La Romania adotta le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento delle partite di equidi, di sperma, ovuli, embrioni e siero derivato da equidi provenienti da tale Stato membro in conformità agli , comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, siano interamente a carico dallo speditore degli equidi o dei loro prodotti.
2. Gli Stati membri del luogo di destinazione adottano le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento degli equidi dalla Romania, in conformità agli , comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, finché i provvedimenti di cui all’ non siano stati completati, siano interamente a carico del destinatario degli equidi.
Storico versioni
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