Art. 9

Costi delle procedure amministrative

In vigore dal 18 giu 2010
Costi delle procedure amministrative 1.   La Romania adotta le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento delle partite di equidi, di sperma, ovuli, embrioni e siero derivato da equidi provenienti da tale Stato membro in conformità agli , comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, siano interamente a carico dallo speditore degli equidi o dei loro prodotti. 2.   Gli Stati membri del luogo di destinazione adottano le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento degli equidi dalla Romania, in conformità agli , comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, finché i provvedimenti di cui all’ non siano stati completati, siano interamente a carico del destinatario degli equidi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:346:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo