Art. 5

Deroghe per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati della specie equina e prodotti a base di sangue di equidi

In vigore dal 18 giu 2010
Deroghe per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati della specie equina e prodotti a base di sangue di equidi 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di sperma congelato di equidi conforme ai requisiti di cui all’allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1.6, lettera c), e punti 1.7 e 1.8, della direttiva 92/65/CEE. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di embrioni congelati prelevati da giumente donatrici che sono state sottoposte a una prova AGID effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati a distanza di 90 giorni; il secondo campione è stato prelevato da 30 a 45 giorni dopo la data del prelievo degli embrioni. 3.   Le partite di sperma o embrioni congelati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate da un certificato zoosanitario rilasciato per la partita in questione, conformemente all’, paragrafo 5, della direttiva 92/65/CEE, contenente la dicitura supplementare: «Sperma/embrioni (cancellare la voce non pertinente) della specie equina spediti in conformità alla decisione 2010/346/UE della Commissione (*2). (*2)   GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48.» " 4.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera d), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di siero di equidi conforme ai requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
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Deroghe per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati della specie equina e prodotti a base di sangue di equidi (Art. 5 Decisione (UE) 2010/346) — Testo vigente | Portale Normativo