Art. 1
Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi
In vigore dal 18 giu 2010
Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi
1. La Romania non spedisce verso altri Stati membri:
a)
equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato;
b)
sperma di animali della specie equina;
c)
ovuli ed embrioni di animali della specie equina;
d)
prodotti a base di sangue di equidi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica agli equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania che:
a)
sono in transito attraverso la Romania sulle principali strade e autostrade; oppure
b)
sono trasportati attraverso la Romania direttamente e senza interruzioni del viaggio verso un mattatoio per essere immediatamente macellati e sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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