Art. 1

Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi

In vigore dal 18 giu 2010
Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi 1.   La Romania non spedisce verso altri Stati membri: a) equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato; b) sperma di animali della specie equina; c) ovuli ed embrioni di animali della specie equina; d) prodotti a base di sangue di equidi. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica agli equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania che: a) sono in transito attraverso la Romania sulle principali strade e autostrade; oppure b) sono trasportati attraverso la Romania direttamente e senza interruzioni del viaggio verso un mattatoio per essere immediatamente macellati e sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE.
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