Art. 3
Deroga per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri per quanto riguarda i cavalli registrati partecipanti a talune competizioni e manifestazioni
In vigore dal 18 giu 2010
Deroga per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri per quanto riguarda i cavalli registrati partecipanti a talune competizioni e manifestazioni
In deroga all’, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di partite di cavalli registrati per partecipare a competizioni organizzate sotto gli auspici della Federazione equestre internazionale (FEI) o a grandi manifestazioni internazionali di corse di cavalli, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
i cavalli sono stati sottoposti a una prova AGID, effettuata con risultato negativo secondo i criteri stabiliti dal manuale su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione dall’azienda riconosciuta;
b)
tutti gli equidi presenti nell’azienda riconosciuta e in un perimetro di 200 metri attorno all’azienda riconosciuta sono stati sottoposti a una prova AGID effettuata con risultato negativo su un campione di sangue prelevato da 90 a 180 giorni prima della data del movimento previsto;
c)
le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere e) e g).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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