Art. 4
Restrizioni in caso di un risultato positivo della prova AGID
In vigore dal 18 giu 2010
Restrizioni in caso di un risultato positivo della prova AGID
Nel caso di un risultato positivo di una delle prove AGID di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e d), e all’, lettera a), della presente decisione, l’intera azienda riconosciuta è sottoposta a restrizioni di movimento finché sono stati completati i provvedimenti di cui all’, paragrafo 5, lettera a), terzo trattino, della direttiva 90/426/CEE.
Storico versioni
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