Art. 11

Modalità di votazione e quorum

In vigore dal 1 dic 2009
Modalità di votazione e quorum 1.   Il Consiglio procede alla votazione su iniziativa del presidente. Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di votazione su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida. 2.   I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'elenco delle presidenze successive cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza. 3.   In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri (13). 4.   Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum. 5.   Fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all' dell'allegato III. Il presente paragrafo si applica anche tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 quando un membro del Consiglio lo chiede conformemente all', paragrafo 2, del protocollo sulle disposizioni transitorie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:937:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modalità di votazione e quorum (Art. 11 Decisione (UE) 2009/937) — Testo vigente | Portale Normativo