Art. 9

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali negli altri casi

In vigore dal 1 dic 2009
Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali negli altri casi 1.   Quando il Consiglio adotta atti non legislativi di cui all', paragrafo 1, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di detti atti sono resi pubblici. 2.   Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici: a) quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del TUE, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri; b) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri. Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a) e b) del primo comma, le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio. Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri. 3.   Salvo nei casi in cui sono aperte al pubblico in virtù degli , le deliberazioni del Consiglio che conducono a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.
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