Art. 8
Altri casi di deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici
In vigore dal 1 dic 2009
Altri casi di deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici
1. Quando il Consiglio riceve una proposta non legislativa relativa all'adozione di norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad eccezione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni), la prima deliberazione del Consiglio su nuove proposte importanti è aperta al pubblico. La presidenza identifica le nuove proposte importanti e il Consiglio o il Coreper possono, se del caso, decidere diversamente.
La presidenza può decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su una delle proposte di cui al primo comma siano aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper.
2. Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata.
Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti, tenendo conto dell'importanza della questione e del suo interesse per i cittadini.
3. Il Consiglio «Affari generali» tiene un dibattito pubblico di orientamento sul programma di diciotto mesi del Consiglio. I dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consiglio sulle rispettive priorità sono parimenti aperti al pubblico. La presentazione da parte della Commissione del suo programma quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua strategia politica annuale nonché i successivi dibattiti in seno al Consiglio sono pubblici.
4. Al momento dell'invio dell'ordine del giorno provvisorio a norma dell':
a)
i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma del paragrafo 1 sono contrassegnati dai termini «deliberazione pubblica»;
b)
i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 2 e 3 sono contrassegnati dai termini «dibattito pubblico».
L'apertura al pubblico delle deliberazioni e dei dibattiti pubblici del Consiglio a norma del presente articolo è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi quale quella prevista all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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