Art. 3

Ordine del giorno

In vigore dal 1 dic 2009
 (10) Ordine del giorno 1.   Tenuto conto del programma di diciotto mesi del Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione. Esso è trasmesso nello stesso momento ai parlamenti nazionali degli Stati membri. 2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere una votazione. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati. 3.   Qualora sia applicabile il termine di otto settimane previsto dal protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i punti relativi all'adozione di un atto legislativo o di una posizione in prima lettura nel quadro di una procedura legislativa ordinaria sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso detto periodo di otto settimane. Il Consiglio può derogare al termine di otto settimane di cui al primo comma se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui all' del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. Il Consiglio si pronuncia conformemente alla modalità di votazione applicabile per l'adozione dell'atto o della posizione interessata. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni (11). 4.   Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno. 5.   Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti. A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 3, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a progetti di atti legislativi l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione. 6.   L'ordine del giorno provvisorio è diviso in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi e alle attività non legislative. La prima parte è intitolata «Deliberazioni legislative» e la seconda «Attività non legislative». I punti iscritti in ciascuna delle due parti dell'ordine del giorno provvisorio sono divisi in punti A e punti B. Sono iscritti come punti A i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale. 7.   Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati. 8.   Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto «A» possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chiedano, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio. 9.   Le domande di iscrizione di un punto «Varie» sono corredate di un documento esplicativo.
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