Art. 1

Disposizioni generali, convocazione e luoghi di lavoro

In vigore dal 1 dic 2009
Disposizioni generali, convocazione e luoghi di lavoro 1.   Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione (1). 2.   Sette mesi prima dell'inizio del semestre interessato, per ciascuna formazione del Consiglio e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative. Dette date figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio. 3.   Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo (2). In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (di seguito «Coreper»), deliberando all'unanimità, possono decidere che una sessione si tenga in un altro luogo. 4. (3)   La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di diciotto mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative. 5.   Le decisioni adottate dal Consiglio o dal Coreper in virtù del presente regolamento interno sono adottate a maggioranza semplice, tranne quando questo preveda un'altra modalità di votazione. Nel presente regolamento interno, salvo disposizione specifica, i riferimenti alla presidenza o al presidente valgono per qualsiasi persona che esercita la presidenza di una delle formazioni del Consiglio o, se del caso, di uno dei suoi organi preparatori.
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