Art. 2
Formazioni del Consiglio, ruolo della formazione «Affari generali» e della formazione «Affari esteri» e programmazione
In vigore dal 1 dic 2009
Formazioni del Consiglio, ruolo della formazione «Affari generali» e della formazione «Affari esteri» e programmazione
1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, in funzione delle materie trattate. L'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella «Affari generali» e quella «Affari esteri», è adottato dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata (4). L'elenco delle formazioni del Consiglio è riportato nell'allegato I.
2. Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione (5). È responsabile del coordinamento generale delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione europea, quali il quadro finanziario pluriennale e l'allargamento, così come di qualsiasi fascicolo affidatogli per esame dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
3. Le modalità di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo sono previste all' del regolamento interno del Consiglio europeo, come segue:
a)
Per la preparazione prevista all', paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio europeo, almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo di cui all', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio europeo il suo presidente, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissione, sottopone al Consiglio «Affari generali» un progetto di ordine del giorno commentato.
I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio «Affari generali» almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione come disposto al primo comma, prepara un progetto di orientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del caso, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio europeo, che sono discussi in sede di Consiglio «Affari generali».
Un'ultima sessione del Consiglio «Affari generali» si tiene nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio europeo. Alla luce di quest'ultimo dibattito, il presidente del Consiglio europeo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio.
b)
Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'altra formazione del Consiglio o organo preparatorio può discutere una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo compreso tra la sessione del Consiglio «Affari generali» al temine della quale è stato stabilito l'ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo.
c)
Il Consiglio europeo adotta l'ordine del giorno all'inizio della riunione.
Di norma, i punti iscritti nell'ordine del giorno dovrebbero essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.
4. Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale conformemente al paragrafo 6 (6).
5. Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione (7). È responsabile dell'insieme dell'azione esterna dell'Unione europea, segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica di sicurezza e di difesa comune, la politica commerciale comune, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari.
Il Consiglio «Affari esteri» è presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che può, all'occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio (8).
6. Ogni diciotto mesi il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio durante tale periodo conformemente all', paragrafo 4, prepara un progetto di programma delle attività del Consiglio per detto periodo. Il progetto è preparato con il presidente del Consiglio «Affari esteri», per quanto riguarda le attività di detta formazione durante tale periodo. Il progetto di programma è preparato in stretta cooperazione con la Commissione e il presidente del Consiglio europeo previe adeguate consultazioni. È presentato in un documento unico almeno un mese prima del periodo considerato, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Affari generali (9).
7. La presidenza in carica in quel determinato periodo fissa, per ciascuna formazione del Consiglio e previe adeguate consultazioni, progetti di ordine del giorno indicativi delle sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo, in cui sono menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tali progetti sono fissati al più tardi una settimana prima dell'inizio del semestre interessato, sulla base del programma di diciotto mesi del Consiglio e previa consultazione della Commissione. Essi figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio. Se necessario, possono essere previste ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate.
Se nel corso di un semestre una sessione prevista per tale periodo non dovesse più apparire giustificabile, non è convocata dalla presidenza.
Storico versioni
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