Art. 13
Processo verbale
In vigore dal 1 dic 2009
Processo verbale
1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal segretario generale, il quale può delegare il suo potere di firma ai direttori generali del segretariato generale.
Il verbale contiene, di regola, per ogni punto dell'ordine del giorno:
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la menzione dei documenti presentati al Consiglio,
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le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,
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le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione.
2. Il progetto di verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l'approvazione.
3. Prima dell'approvazione del verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere la redazione più particolareggiata del verbale su un punto dell'ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper.
4. I processi verbali delle parti «Deliberazioni legislative» delle sessioni del Consiglio sono trasmessi, dopo la loro approvazione, direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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