Art. 12
Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita
In vigore dal 1 dic 2009
Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita
1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.
Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.
Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta. Detto elenco contiene le eventuali dichiarazioni destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio. Le parti dell'elenco che riguardano l'adozione di atti legislativi sono rese pubbliche.
2. Su iniziativa della presidenza, il Consiglio può altresì procedere mediante una procedura scritta semplificata detta «procedura di approvazione tacita»:
a)
al fine di adottare il testo di una risposta ad un'interrogazione scritta o, se del caso, ad una interrogazione orale rivolta al Consiglio da un membro del Parlamento europeo, previo esame del progetto di risposta da parte del Coreper (14);
b)
al fine di nominare i membri del Comitato economico e sociale e i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni, previo esame del progetto di decisione da parte del Coreper;
c)
al fine di decidere la consultazione di altre istituzioni, altri organi o altri organismi in tutti i casi in cui tale consultazione sia richiesta dai trattati;
d)
al fine di attuare la politica estera e di sicurezza comune mediante la rete COREU («procedura di approvazione tacita (COREU)») (15).
In tal caso, il testo pertinente è considerato adottato alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio.
3. Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.
Storico versioni
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