Art. 15
Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al Registro
In vigore dal 30 nov 2009
Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al Registro
1. Ai fini del paragrafo 6 dell’ della Convenzione, i criteri di ricerca nel Registro internazionale sono stabiliti dai regolamenti.
2. Ai fini del paragrafo 2 dell’ della Convenzione e nelle circostanze ivi descritte, il titolare di una garanzia internazionale futura che sia stata iscritta o di una cessione futura di una garanzia internazionale che sia stata iscritta adotta tutte le misure a propria disposizione per ottenere la cancellazione dell’iscrizione nei dieci giorni decorrenti dalla ricezione della domanda prevista in tale paragrafo.
3. Allorché è stata iscritta una subordinazione e le obbligazioni del debitore nei confronti del beneficiario della subordinazione si estinguono, il beneficiario procede alla cancellazione dell’iscrizione entro dieci giorni decorrenti dalla domanda scritta del subordinato recapitata o ricevuta all’indirizzo del beneficiario indicato nell’iscrizione.
4. Il Conservatore esercita e amministra le funzioni centralizzate del Registro internazionale ventiquattro ore su ventiquattro.
5. Il Conservatore risponde ai sensi del paragrafo 1 dell’ della Convenzione delle perdite causate fino a un importo non superiore al valore del materiale rotabile ferroviario cui la perdita si riferisce. Nonostante la frase precedente, la responsabilità del Conservatore non supera i 5 milioni di diritti speciali di prelievo per anno di calendario, o l’importo superiore, calcolato nello stesso modo, che l’Autorità di sorveglianza può determinare periodicamente con regolamento.
6. Il precedente paragrafo non limita la responsabilità del Conservatore in caso di danni per perdite causate da colpa grave o dolo del Conservatore o dei suoi funzionari o impiegati.
7. L’ammontare dell’assicurazione o della garanzia finanziaria prevista dal paragrafo 4 dell’ della Convenzione non è inferiore all’importo determinato come appropriato dall’Autorità di sorveglianza, tenuto conto della responsabilità futura del Conservatore.
8. Nessuna disposizione della Convenzione impedisce che il Conservatore si procuri una assicurazione o una garanzia finanziaria che copra gli eventi di cui lo stesso non è responsabile in base all’ della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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