Art. 17

Avvisi di vendita

In vigore dal 30 nov 2009
Avvisi di vendita I regolamenti autorizzano l’iscrizione nel Registro internazionale di avvisi di vendita di materiale rotabile ferroviario. A tali regolamenti si applicano, in quanto rilevanti, le disposizioni del presente capo e del capo V della Convenzione. Le iscrizioni di questo tipo e le ricerche effettuate o i certificati rilasciati in relazione ad avvisi di vendita hanno tuttavia valore puramente informativo e non pregiudicano i diritti acquisiti da qualunque persona ai sensi della Convenzione o del presente Protocollo né producono altri effetti.
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Avvisi di vendita (Art. 17 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo