Art. 17 · Avvisi di vendita

Art. 17

Avvisi di vendita

In vigore dal 30 nov 2009
Avvisi di vendita I regolamenti autorizzano l’iscrizione nel Registro internazionale di avvisi di vendita di materiale rotabile ferroviario. A tali regolamenti si applicano, in quanto rilevanti, le disposizioni del presente capo e del capo V della Convenzione. Le iscrizioni di questo tipo e le ricerche effettuate o i certificati rilasciati in relazione ad avvisi di vendita hanno tuttavia valore puramente informativo e non pregiudicano i diritti acquisiti da qualunque persona ai sensi della Convenzione o del presente Protocollo né producono altri effetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-17