Art. 13
Designazione dei punti di ingresso
In vigore dal 30 nov 2009
Designazione dei punti di ingresso
1. Uno Stato contraente può in ogni tempo designare, mediante dichiarazione, uno o più organismi come il punto o i punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o non esclusivo, vengono trasmesse al Registro internazionale le informazioni richieste per l’iscrizione, ad eccezione dell’iscrizione di un avviso di garanzia nazionale o di un diritto o di una garanzia in base all’articolo 40 della Convenzione, costituitisi secondo le leggi di un altro Stato. I diversi punti di ingresso funzionano almeno durante l’orario di lavoro in vigore nei rispettivi territori.
2. Per quanto concerne le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative agli avvisi di vendita, una designazione effettuata in base al paragrafo precedente può consentire, ma non imporre, l’uso di uno o più dei punti di ingresso designati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:940:oj#art-13