Art. 12

L’Autorità di sorveglianza e il Conservatore

In vigore dal 30 nov 2009
L’Autorità di sorveglianza e il Conservatore 1.   L’Autorità di sorveglianza è un organo istituito da rappresentanti, nominati: a) uno per Stato parte; b) uno per massimo altri tre Stati designati dall’Istituto Internazionale per l’Unificazione del diritto privato (Unidroit); e c) uno per massimo altri tre Stati designati dall’Organizzazione intergovernativa per i Trasporti Internazionali per Ferrovia (OTIF). 2.   Nella designazione degli Stati di cui ai sottoparagrafi b) e c) del precedente paragrafo, è tenuto conto della necessità di garantire un’ampia rappresentazione geografica. 3.   La durata del mandato dei rappresentanti nominati in applicazione dei sottoparagrafi b) e c) del paragrafo 1 è quella specificata dalle organizzazioni designanti. La durata del mandato dei rappresentanti in servizio alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore per il decimo Stato parte termina al più tardi due anni dopo tale data. 4.   I rappresentanti di cui al paragrafo 1 adottano il regolamento interno iniziale dell’Autorità di sorveglianza. Ai fini dell’adozione è necessario l’accordo: a) della maggioranza di tutti i rappresentanti; e b) della maggioranza dei rappresentanti nominati in conformità al sottoparagrafo a) del paragrafo 1. 5.   L’Autorità di sorveglianza può istituire una commissione di esperti composta da: a) persone nominate dagli Stati firmatari e dagli Stati contraenti che siano dotate della qualificazione e dell’esperienza necessarie; e b) altri esperti, ove necessario e incaricarla di assisterla nello svolgimento delle sue funzioni. 6.   Un segretariato (il segretariato) assiste l’Autorità di sorveglianza nello svolgimento delle sue funzioni, sotto la guida dell’Autorità di sorveglianza. Il segretariato è l’OTIF. 7.   Qualora il segretariato non possa o non voglia svolgere le sue funzioni, l’Autorità di sorveglianza designa un altro segretariato. 8.   Il segretariato, accertata la piena operatività del Registro internazionale, deposita immediatamente un certificato in tal senso presso il Depositario. 9.   Il segretariato acquista personalità giuridica internazionale nel caso non ne sia già dotato e, in relazione alle sue funzioni ai sensi della Convenzione e del presente Protocollo, gode delle stesse esenzioni e immunità riconosciute all’Autorità di sorveglianza dal paragrafo 3 dell’ della Convenzione e al Registro internazionale dal paragrafo 4 dell’ della Convenzione. 10.   L’Autorità di sorveglianza può adottare misure che incidono unicamente sugli interessi di uno Stato parte o di un gruppo di Stati parti solo se tali misure sono state approvate anche dallo Stato parte o dalla maggioranza del gruppo di Stati parti in questione. Una misura che può pregiudicare gli interessi di uno Stato parte o di un gruppo di Stati parti è efficace nello Stato parte o nel gruppo di Stati parti in questione solo se è stata approvata anche dallo Stato parte o dalla maggioranza del gruppo di Stati parti interessati. 11.   Il primo Conservatore è nominato per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Successivamente, il Conservatore viene nominato o rinominato per periodi successivi ciascuno non superiore a dieci anni.
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L’Autorità di sorveglianza e il Conservatore (Art. 12 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo