Art. 27

Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni

In vigore dal 30 nov 2009
Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni 1.   All’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l’articolo VI o l’articolo X, o entrambi gli articoli. 2.   All’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l’articolo VIII in tutto o in parte. Se effettua tale dichiarazione, deve indicare il termine prescritto dal paragrafo 2 dell’articolo VIII. 3.   All’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà integralmente l’alternativa A, B o C dell’articolo IX e, in questo caso, dovrà specificare gli eventuali tipi di procedure di insolvenza alle quali si applica tale alternativa. Uno Stato contraente che effettui una dichiarazione in applicazione del presente paragrafo deve indicare il termine prescritto dall’articolo XI ai sensi del paragrafo 4 dell’alternativa A, del paragrafo 3 dell’alternativa B o dei paragrafi 5 e 15 dell’alternativa C, secondo il caso. 4.   Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti applicano l’articolo IX in conformità alla dichiarazione fatta dallo Stato contraente che è la giurisdizione principale dell’insolvenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni (Art. 27 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo