Art. 26
Disposizioni transitorie
In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni transitorie
In relazione al materiale rotabile ferroviario, l’articolo 60 della Convenzione è così modificato:
a)
nel sottoparagrafo a) del paragrafo 2, dopo «situato» è inserito «al momento in cui il diritto o la garanzia sorge o è creato»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nella sua dichiarazione formulata in virtù del paragrafo 1, uno Stato contraente può specificare una data, fissata non prima che sia trascorso un periodo di tre anni e non dopo che sia trascorso un periodo di dieci anni dal momento in cui la dichiarazione ha acquistato efficacia, a partire dalla quale gli della presente Convenzione, quali modificati o integrati dal Protocollo, saranno applicati, nella misura e nel modo specificato nella dichiarazione, ai diritti e alle garanzie preesistenti sorti da un accordo stipulato al tempo in cui il debitore era situato in quello Stato. L’ordine di prelazione fra i diritti o le garanzie in virtù del diritto di quello Stato, in quanto applicabile, è mantenuto se i diritti o le garanzie sono stati iscritti nel Registro internazionale prima della scadenza del periodo specificato nella dichiarazione, indipendentemente dal fatto che altri diritti o garanzie siano stati iscritti anteriormente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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