Art. 28

Riserve e dichiarazioni

In vigore dal 30 nov 2009
Riserve e dichiarazioni 1.   Non sono ammesse riserve al presente Protocollo, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX e XXX possono essere fatte in conformità a tali disposizioni. 2.   Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ogni ritiro di una dichiarazione fatta in virtù del presente Protocollo è notificata per iscritto al Depositario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo