Art. 30

Dichiarazioni successive

In vigore dal 30 nov 2009
Dichiarazioni successive 1.   Ad eccezione di una dichiarazione resa in conformità all’articolo XXIX in virtù dell’articolo 60 della Convenzione, uno Stato parte può fare una dichiarazione successiva per mezzo di una notifica al Depositario in ogni momento successivo alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato stesso. 2.   Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione produca effetti, la dichiarazione produce effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del Depositario. 3.   In deroga ai paragrafi precedenti, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.
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Dichiarazioni successive (Art. 30 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo