Art. 25

Materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico

In vigore dal 30 nov 2009
Materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico 1.   Uno Stato contraente può, in qualunque momento, dichiarare che continuerà ad applicare, nella misura specificata nella dichiarazione, la propria normativa vigente in quel momento, che preclude, sospende o disciplina l’esercizio nel suo territorio di uno dei rimedi previsti dal capo III della Convenzione e dagli articoli da VII a IX del presente Protocollo in relazione al materiale rotabile ferroviario abitualmente usato per fornire un servizio di importanza pubblica («materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico») come specificato nella dichiarazione notificata al Depositario. 2.   Qualunque persona, incluse le autorità governative o altre autorità pubbliche, che, ai sensi del diritto dello Stato contraente che formula una dichiarazione a norma del precedente paragrafo, esercita il potere di prendere o ottenere il possesso di materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico, o usarlo o controllarlo, preserva ed ha cura del materiale rotabile ferroviario dal momento in cui esercita il suddetto potere fino a quando il possesso, l’uso o il controllo è restituito al creditore. 3.   Durante il periodo specificato nel precedente paragrafo la persona ivi indicata paga o provvede affinché sia pagato al creditore un importo maggiore o uguale: a) all’importo che la suddetta persona è tenuta a pagare in base al diritto dello Stato contraente che rende la dichiarazione; oppure, se più elevato, b) al canone di leasing a prezzi di mercato in relazione a tale materiale rotabile ferroviario. Il primo versamento è effettuato entro dieci giorni di calendario dalla data in cui è esercitato il potere; i pagamenti successivi sono effettuati il primo giorno di ogni mese successivo. Qualora un mese l’importo da pagare ecceda l’ammontare che il debitore deve al creditore, l’eccedenza deve essere versata agli altri creditori nella misura del loro credito e secondo il rispettivo ordine di prelazione e, successivamente, al debitore. 4.   Uno Stato contraente la cui normativa non prevede le obbligazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può, nella misura specificata in una dichiarazione distinta notificata al Depositario, dichiarare che non applicherà tali paragrafi in relazione al materiale rotabile ferroviario specificato nella dichiarazione. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a una persona di convenire con il creditore di eseguire le obbligazioni di cui ai paragrafi 2 o 3 né pregiudica l’efficacia di accordi conclusi in tal senso. 5.   La dichiarazione iniziale o successiva effettuata ai sensi del presente articolo da uno Stato contraente non pregiudica i diritti e le garanzie dei creditori derivanti da un accordo stipulato prima della data in cui tale dichiarazione perviene al Depositario. 6.   Uno Stato contraente che formula una dichiarazione ai sensi del presente articolo tiene conto della tutela delle garanzie dei creditori e dell’effetto della dichiarazione sulla disponibilità del credito.
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Materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico (Art. 25 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo