Art. 10

Assistenza in caso di insolvenza

In vigore dal 30 nov 2009
Assistenza in caso di insolvenza 1.   Il presente articolo si applica solo nello Stato contraente che abbia fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo XXVII. 2.   Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente dove il materiale rotabile ferroviario è situato cooperano, nell’osservanza del diritto dello Stato contraente, quanto più possibile con gli organi giurisdizionali stranieri e con gli amministratori dell’insolvenza stranieri al fine di dare applicazione alle disposizioni dell’articolo IX.
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Assistenza in caso di insolvenza (Art. 10 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo