Art. 8

Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie

In vigore dal 30 nov 2009
Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie 1.   Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia emesso una dichiarazione ai sensi dell’articolo XXVII e nella misura prevista da tale dichiarazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1 dell’ della Convenzione, nell’ambito del conseguimento delle misure provvisorie, l’espressione «termine breve» si intende come riferito al numero di giorni di calendario decorrenti dalla data di deposito della domanda indicato nella dichiarazione effettuata dallo Stato contraente nel quale la domanda è presentata. 3.   Il paragrafo 1 dell’ della Convenzione si applica inserendo la disposizione seguente immediatamente dopo il sottoparagrafo d): «e) se in ogni momento il debitore e il creditore hanno in tal modo espressamente convenuto, la vendita del bene e l’attribuzione dei relativi prodotti», e il paragrafo 2 dell’articolo 43 si applica sostituendo le parole «sottoparagrafo d)» con le parole «sottoparagrafi d) ed e)». 4.   Il diritto di proprietà, o altro diritto del debitore trasferito per effetto della vendita indicata nel paragrafo precedente, è liberato da qualsiasi garanzia o diritto sul quale la garanzia internazionale del creditore prevalga secondo le disposizioni dell’ della Convenzione. 5.   Il creditore e il debitore o qualsiasi altro soggetto interessato possono convenire per iscritto di escludere l’applicazione del paragrafo 2 dell’ della Convenzione. 6.   I rimedi di cui al paragrafo 1 dell’articolo VII: a) sono resi disponibili in uno Stato contraente dalle autorità amministrative nei sette giorni successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che la misura prevista al paragrafo 1 dell’articolo VII è stata accordata o, quando la misura sia concessa da un giudice straniero, dopo che la stessa sia stata riconosciuta da un organo giurisdizionale dello Stato contraente e che il creditore è autorizzato ad ottenere tali misure conformemente alla Convenzione; e b) le competenti autorità prestano sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell’attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza. 7.   I paragrafi 2 e 6 non pregiudicano le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie (Art. 8 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo