Art. 7

Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l’inadempimento delle obbligazioni

In vigore dal 30 nov 2009
Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l’inadempimento delle obbligazioni 1.   Oltre alle misure previste dal capo III della Convenzione, il creditore può, sempre che il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito e nei casi indicati nel predetto capo, far esportare e far trasferire fisicamente il materiale rotabile ferroviario dal territorio dove si trova. 2.   Il creditore non può esercitare i rimedi indicati nel paragrafo precedente senza il preventivo consenso scritto del titolare di una garanzia iscritta che prevalga su quella del creditore. 3.   Il paragrafo 3 dell’ della Convenzione non si applica al materiale rotabile ferroviario. Ogni rimedio previsto dalla Convenzione con riferimento al materiale rotabile ferroviario deve essere esercitato in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si presume esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme a una disposizione dell’accordo, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole. 4.   Il creditore garantito che comunichi ai soggetti interessati, con preavviso scritto di almeno quattordici giorni di calendario, una proposta di vendita o di locazione ai sensi del paragrafo 4 dell’ della Convenzione, si presume soddisfi il requisito del «preavviso ragionevole» previsto dal suddetto articolo. Tuttavia, il presente paragrafo non impedisce che un creditore garantito e un costituente o garante possano stabilire contrattualmente un preavviso più lungo. 5.   Fatto salvo il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di sicurezza, lo Stato contraente provvede affinché le autorità amministrative competenti prestino sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nella misura necessaria per l’esercizio dei rimedi di cui al paragrafo 1. 6.   Il creditore garantito che proponga l’esportazione di materiale rotabile ferroviario in applicazione del paragrafo 1, anziché in applicazione di un ordine di tribunale, informa per iscritto e con un preavviso ragionevole dell’esportazione proposta: a) le persone interessate indicate ai sottoparagrafi i) e ii) del paragrafo m) dell’ della Convenzione, e b) le persone interessate indicate al sottoparagrafo iii) del paragrafo m) dell’ della Convenzione che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della esportazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l’inadempimento delle obbligazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo