Art. 5

Identificazione del materiale rotabile ferroviario nell’accordo

In vigore dal 30 nov 2009
Identificazione del materiale rotabile ferroviario nell’accordo 1.   Ai fini della lettera c) dell’ della Convenzione e del paragrafo 2 dell’articolo XVIII del presente Protocollo, una descrizione del materiale rotabile ferroviario è sufficiente per identificare il materiale rotabile ferroviario se contiene: a) una descrizione del materiale rotabile ferroviario per elemento; b) una descrizione del materiale rotabile ferroviario per tipo; c) una dichiarazione che l’accordo copre tutto il materiale rotabile ferroviario presente e futuro; o d) una dichiarazione che l’accordo copre tutto il materiale rotabile ferroviario presente e futuro, eccetto determinati elementi o tipi. 2.   Ai fini dell’ della Convenzione, una garanzia su materiale rotabile ferroviario futuro identificato in conformità al precedente paragrafo è costituita quale garanzia internazionale non appena il costituente, il venditore con riserva o il concedente acquisisce la facoltà di disporre del materiale rotabile ferroviario, senza necessità di un nuovo atto di trasferimento.
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Identificazione del materiale rotabile ferroviario nell’accordo (Art. 5 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo