Art. 4
Poteri dei rappresentanti
In vigore dal 30 nov 2009
Poteri dei rappresentanti
Una persona può, in relazione al materiale rotabile ferroviario, concludere un accordo, effettuare un’iscrizione quale definita nel paragrafo 3 dell’ della Convenzione e far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla Convenzione in qualità di mandatario, fiduciario o rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:940:oj#art-4