Art. 3
Deroghe
In vigore dal 30 nov 2009
Deroghe
Nell’ambito delle loro relazioni reciproche le parti possono, per mezzo di un accordo scritto, escludere l’applicazione dell’articolo IX, nonché derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del presente Protocollo, ad esclusione dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo VII.
Storico versioni
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