Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 nov 2009
Definizioni
1. I termini che figurano nel presente Protocollo sono usati nel senso loro attribuito dalla Convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti.
2. Nel presente Protocollo, i seguenti termini sono usati nel significato indicato qui di seguito:
a)
«contratto che conferisce una garanzia» indica il contratto concluso da una persona in qualità di garante;
b)
«garante» indica la persona che, al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni in favore di un creditore garantito da un contratto costitutivo di garanzia reale, o in virtù di un accordo, concede o rilascia una fideiussione, una garanzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;
c)
«situazione di insolvenza» indica:
i)
l’apertura di procedure di insolvenza; o
ii)
l’intenzione dichiarata del debitore di sospendere i pagamenti o la loro effettiva sospensione, quando la legge od altra azione dello Stato impedisca o sospenda il diritto del creditore di avviare una procedura di insolvenza contro il debitore o di esercitare i rimedi a norma della Convenzione;
d)
«giurisdizione principale dell’insolvenza» indica lo Stato contraente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito;
e)
«materiale rotabile ferroviario» indica ogni veicolo che si sposti su binari fissi oppure su, sopra o sotto una guida; i sistemi di trazione, i motori, i freni, gli assi, i carrelli, i pantografi, gli accessori e le altre componenti, apparecchiature e parti installati su tali veicoli o in essi incorporati, nonché tutti i dati, manuali e registri ad essi relativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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