giurisdizione principale dell’insolvenza

Definizione data dalla norma indicata.

lo Stato contraente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito

Fonte: dec-2009-11-30-940art. 1
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