Art. 2
Applicazione della Convenzione con riguardo al materiale rotabile ferroviario
In vigore dal 30 nov 2009
Applicazione della Convenzione con riguardo al materiale rotabile ferroviario
1. La Convenzione si applica al materiale rotabile ferroviario come previsto dalle disposizioni del presente Protocollo.
2. La Convenzione e il presente Protocollo sono conosciuti con il nome di Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali con riguardo al materiale rotabile ferroviario.
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