Art. 4 · Poteri dei rappresentanti

Art. 4

Poteri dei rappresentanti

In vigore dal 30 nov 2009
Poteri dei rappresentanti Una persona può, in relazione al materiale rotabile ferroviario, concludere un accordo, effettuare un’iscrizione quale definita nel paragrafo 3 dell’ della Convenzione e far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla Convenzione in qualità di mandatario, fiduciario o rappresentante.
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