Art. 11

Disposizioni relative al debitore

In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni relative al debitore 1.   In assenza di inadempimento ai sensi dell’ della Convenzione, il debitore ha diritto al pacifico godimento e all’uso del materiale rotabile ferroviario secondo le disposizioni dell’accordo nei confronti: a) del proprio creditore e del titolare di qualsiasi garanzia dal quale il debitore acquisti diritti liberi da garanzia in virtù del sottoparagrafo b) del paragrafo 4 dell’ della Convenzione, salvo che e nella misura in cui il debitore non abbia convenuto diversamente; e b) del titolare di ogni garanzia alla quale il diritto del debitore sia subordinato in base al sottoparagrafo a) del paragrafo 4 dell’ della Convenzione, ma solamente in quanto lo stesso titolare abbia così convenuto. 2.   Nessuna disposizione della Convenzione o del presente Protocollo pregiudica la responsabilità del creditore per inadempimento del contratto in base alla legge applicabile nella misura in cui detto contratto riguardi materiale rotabile ferroviario.
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