Art. 18
Condizioni relative alla ritrasmissione
In vigore dal 30 nov 2009
Condizioni relative alla ritrasmissione
1. Europol trasmette dati personali ad una autorità competente di un paese terzo o trasmette dati personali ad un’organizzazione o a un organo dell’UE solo se tale autorità, organizzazione o organo accettano di non comunicare i dati personali in questione ad altri organi dell’UE o a terzi, eccettuato alle condizioni stabilite al paragrafo 2.
2. La ritrasmissione di dati personali da un’autorità competente di un paese terzo, un’organizzazione o un organo UE con cui Europol ha stipulato un accordo operativo può essere effettuata solo:
a)
con il consenso preventivo di Europol, nei casi nei quali l’organo UE o il terzo che riceve i dati personali ha stipulato un accordo operativo con Europol; oppure
b)
in via eccezionale, previa autorizzazione del direttore che tiene conto del livello di protezione dei dati applicabile all’organo dell’UE o al terzo se ritiene che la ritrasmissione di dati personali da parte dell’organo dell’UE o del terzo sia assolutamente necessaria:
i)
per salvaguardare gli interessi fondamentali degli Stati membri in questione nel quadro degli obiettivi di Eurogol; o
ii)
al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici.
3. Nessuna ritrasmissione di dati comunicati a Europol da uno Stato membro è autorizzata senza il preventivo consenso dello Stato membro interessato. Il direttore informa lo Stato membro interessato dei motivi della trasmissione di tali dati tramite un organo dell’UE o un terzo anziché mediante trasmissione diretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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